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Lo sapevi che?

La certificazione energetica diventa obbligatoria.

E’ partito il primo luglio scorso l’obbligo dell'attestato di certificazione energetica per tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, (decreti legislativi 192/2005 e 112/2008). Oltre alla compravendite, alle permute e alle locazioni, la nuova normativa tocca anche le nuove costruzioni, le ristrutturazioni totali, la richiesta di detrazione del 55% sul risparmio energetico, la sottoscrizione da parte del condominio di un contratto di servizio energia.
Il certificato energetico classifica l'edificio a seconda della sua efficienza, espressa principalmente attraverso la quantità di energia necessaria per riscaldare un metro quadro per un anno.
Solo per alcuni edifici la certificazione energetica non è obbligatoria: si tratta degli edifici inagibili, di quelli che non comportano comunque un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.), quelli privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica) e i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.
Nelle compravendite, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione non può invalidare l'atto di trasferimento ma può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l'acquirente, almeno sotto il profilo della mancata informazione sull'inesistenza del documento.
Il corpo normativo è ancora in definizione: sono state pubblicate pochi giorni fa le "Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (D.M. del 26.6.2009) ma non sono stati ancora completati i decreti attuativi che dovranno individuare gli esperti e gli organismi ai quali affidare le verifiche per il rilascio del certificato energetico.
Al momento in cui scriviamo trovano applicazione le disposizioni regionali in materia, mentre l’attestato di qualificazione energetica sostituisce ancora integralmente il certificato energetico vero e proprio.

 

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